Nell'ambito di un recente Decreto è contenuta una norma di interpretazione autentica in base alla quale l'erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dei contributi a fondo perduto COVID-19 non è subordinata alla verifica dell'eventuale inadempimento del beneficiario all'obbligo di pagamento di somme iscritte a ruolo.
Di conseguenza, in caso di inadempimento l'erogazione dei contributi non è soggetta ad alcun "blocco".
Considerata la natura interpretativa della nuova disposizione, la stessa è applicabile con effetto retroattivo.
Come noto, in base all'