7 ottobre 2021 N. 306 - IVA
L'emissione della nota di variazione in caso di estinzione del contratto
Analizzando un caso di risoluzione del contratto per inadempienza di una delle parti, l'Agenzia delle Entrate è tornata a fornire indicazioni in merito alla tempistica con la quale va emessa la nota di variazione con rilevanza IVA. In particolare è stato ribadito che:
- per poter detrarre la maggiore imposta a suo tempo versata, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione;
- nel caso in cui si verifichi una causa di estinzione di un contratto, il presupposto per emettere la nota di variazione e detrarre l'imposta sorge con il verificarsi della predetta causa "senza che sia necessario un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi dell'anzidetta causa di risoluzione".
Con la Risposta 11.8.2021, n. 544 l'Agenzia delle Entrate è tornata a specificare i criteri con cui va individuato il termine entro il quale va emessa la nota di variazione in diminuzione con diritto alla detrazione della relativa IVA prevista dall'
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