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12 aprile 2021 N. 111 - IVA
Il rimborso / compensazione del credito IVA trimestrale

Al sussistere di specifici requisiti è possibile richiedere il rimborso / utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. A tal fine è necessario presentare all'Agenzia delle Entrate il mod. IVA TR.

Si rammenta che:

  • per le richieste di compensazione di importi superiori a € 5.000 è previsto l'obbligo di apposizione del visto di conformità;
  • l'utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui è possibile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza;
  • per le richieste di rimborso fino a € 30.000 non è necessario prestare la garanzia;
  • i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 8 per il 2019 / 8,5 quale media per il 2018-2019 beneficiano dell'esonero dal visto di conformità / garanzia per un importo non superiore a € 50.000 annui.

Relativamente al credito IVA del primo trimestre 2021 il mod. IVA TR va inviato entro il 30.4.2021.

In base all'art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72, è possibile richiedere il rimborso e/o l'utilizzo in compensazione tramite il mod. F24 del credito IVA trimestrale (primo, secondo e...

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